Whistleblowing

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 24/2023 con il quale è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina in materia di whistleblowing dettata dalla Direttiva (UE) 2019/1937.

Acorn Montascale S.r.l. ha attivato un canale di segnalazione interna per effettuare segnalazioni di violazioni, anche solo potenziali, delle disposizioni di legge, italiane ed europee, richiamate dal D.Lgs. n. 24/2023, oltre che del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo eventualmente adottati.

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo: https://digitalroom.bdo.it/AcornMontascale

Possono effettuare Segnalazioni interne su violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 le persone riconducibili alle seguenti categorie:
  • i Dipendenti, anche in prova;
  • gli ex Dipendenti, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite in costanza del rapporto di lavoro;
  • i Candidati, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • gli Autonomi che prestano la propria attività presso o per la Società;
  • i Collaboratori che prestano la propria attività presso e/o per la Società;
  • i lavoratori, sia subordinati che autonomi, e i collaboratori che prestano la propria attività presso Fornitori;
  • i Liberi Professionisti che prestano la propria attività presso e/o per la Società;
  • i Consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  • i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso e/o per la Società;
  • le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società.
Le Segnalazioni Interne possono riguardare esclusivamente comportamenti, atti o omissioni che consistono in:
  • violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  • Illeciti penali
  • Illeciti contabili
  • Illeciti civili
  • Illeciti amministrativi
  • Violazione delle norme ex D.Lgs. n. 81/2008 e delle procedure del sistema di salute e sicurezza sul lavoro adottate dalla Società
  • Violazione degli atti e delle norme dell’Unione Europea elencati all’art. 2, comma 1, lettera (a), punti da 3 a 6 di seguito riportati : illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all’articolo 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea; atti o omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’articolo 26(2) del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea indicati nei punti di cui sopra.
Possono altresì formare oggetto di Segnalazioni interne le informazioni su:
  • condotte volte ad occultare le violazioni indicate sopra;
  • attività illecite non ancora compiute ma che la Persona Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • fondati sospetti, tenuto conto anche della definizione di fondati sospetti elaborata di volta in volta dall'ANAC attraverso le Linee Guida.